15 febbraio 2012

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA RIMOZIONE E LA CUSTODIA DEI VEICOLI



Bologna, 15/02/2012

CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO ORDINE DEL GIORNO PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA RIMOZIONE E LA CUSTODIA DEI VEICOLI


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Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Michele Facci (PdL) "teso ad invitare la Giunta a rideterminare, in senso migliorativo per gli utenti, le tariffe stabilite per la rimozione e la custodia dei veicoli".

Di seguito il testo dell'ordine del giorno:

"Premesso che l’applicazione delle tariffe per la rimozione e custodia dei veicoli - a seguito dell'avvenuta violazione alle norme del Codice della strada – è sempre stata oggetto di problematiche e difficoltà interpretative.

Considerato che i casi che possono dare luogo ad attività di rimozione e custodia dei veicoli, secondo il vigente codice della strada, sono:
a) Il fermo amministrativo (disciplinato dall'art. 214 Cds)
b) Il sequestro e la confisca (art. 213 Cds)
c) La rimozione (art. 215 Cds)
Fermo, confisca/sequestro e rimozione sono considerate tutte sanzioni accessorie a violazioni principali, e tutte prevedono, anche eventualmente, un'attività di custodia del mezzo oggetto della sanzione.
Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 del C.d.s.
E' una sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della strada, che segue determinati casi di violazione (come ad esempio, la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione <art. 80>, oppure privo di carta di circolazione <art. 95>, ecc. ecc.).
In questi casi, quando il veicolo non è affidato in custodia al proprietario, gli Organi di Polizia che procedono al fermo dispongono la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in luogo di custodia (art. 214, comma 1, C.d.s.).
La confisca del veicolo è anch'essa una sanzione amministrativa accessoria, prevista dal Cds in alcune particolari ipotesi (come la circolazione di ciclomotori privi dei requisiti di legge <art. 97>, ovvero il caso di guida in stato di ebbrezza, nella sua previsione più grave <art. 186>, ecc. ecc.). L'art. 213 Cds prevede, come misura cautelare propedeutica alla confisca, il sequestro del veicolo: inizialmente viene nominato custode il conducente del veicolo ovvero altro soggetto obbligato in solido, quindi, una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il veicolo viene trasportato presso i luoghi di custodia individuati dal Prefetto.
Sia nel caso di fermo amministrativo, sia nel caso di confisca, i luoghi di custodia sono individuati "nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del demanio..." (art. 214-bis C.d.s).
La rimozione del veicolo è anch'essa sanzione amministrativa accessoria, disciplinata dall'art. 215 Cds, prevista in tutti i casi indicati dall'art. 159 Cds. Per il rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, il Codice della strada rimanda al Regolamento di esecuzione (art. 354 D.P.R. 495/1992), che richiama le tariffe da applicarsi mediante disciplinare unico approvato dal Ministero dei trasporti. Il disciplinare attualmente in vigore è il D.M. 401/1998, che stabilisce le sole tariffe per la rimozione.
Ritenuto che per la rimozione e custodia dei veicoli a seguito di fermo amministrativo, ovvero di sequestro finalizzato alla confisca, il Ministero dell'Interno, con la circolare n° 300/26711 del 21.9.2007, ha individuato le procedure di riferimento per la custodia dei veicoli, così come - per quanto interessa in questa sede - per la determinazione delle relative spese. In particolare, il Ministero dell'Interno ha approvato un capitolato tecnico (allegato A alla predetta circolare), con l’obiettivo, tra l'altro, di fissare le tariffe massime per il recupero e la custodia dei veicoli.

Preso atto che già nel 1997, il Ministero dell'Interno, con la circolare M/6326/1B, equiparava le due fattispecie del fermo e della rimozione dei veicoli (art. 214 e 215 C.d.s), anche ai fini della determinazione delle spese di custodia, segnalando la sostanziale identità tra il comma 2 dell'art. 214 (fermo) ed il comma 2 dell'art. 215 (rimozione), che prevedono "Ia restituzione del veicolo all'avente diritto previo pagamento delle spese di trasporto e di custodia" ovvero "previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia"; e che, sempre nella medesima circolare, veniva fatto riferimento alla sostanziale analogia tra la disciplina del fermo amministrativo, la previsione di cui all'art. 213, comma 5, Cds in materia di sequestro, nonché quella di cui all'art. 215, comma 4 Cds. in materia di rimozione dei veicoli. Tutto ciò premesso, invita la Giunta a rideterminare in senso migliorativo per gli utenti le tariffe stabilite per la rimozione e custodia dei veicoli".
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