24 settembre 2015

Gioco d'azzardo: oggi in commissione alla Camera

I Comuni cercano come possono di fare fronte ai problemi legati all'apertura delle sale slot sui loro territori. Il Comune di Bologna, ad esempio, ha inserito nel regolamento di Polizia Urbana delle distanze minime dai luoghi sensibili per l'apertura di sale slot. Una società di scommesse però ha fatto ricorso al TAR e ha vinto, il TAR sostiene che deve essere l'amministrazione dei Monopoli di Stato a pianificare dove mettere le sale slot, ma dal 2012 questa pianificazione ancora non si è vista. Purtroppo sono  tanti i Comuni  che si sono trovati in una situazione come quella di Bologna, ogni TAR emette sentenze diverse, il tutto con aggravio di costi per gli enti pubblici. Se la normativa nazionale fosse completa, chiara ed inequivocabile sarebbe tutto molto più semplice.
A questo proposito contattai l'Onorevole Sebastiano Barbanti di Alternativa Libera che si è reso disponibile ad approfondire il problema. In seguito ad un suo Question Time al Ministero dell'Economia il quale rigira la frittata sui Comuni dicendo che è colpa loro perchè invece di presentare alle amministrazioni statali competenti una "proposta motivata", si sono organizzati autonomamente. Nella sua replica dell'Onorevole Barbanti sottolinea che la risposta "elude" la questione posta, l'Esecutivo non ha attuato la legge e evidenzia l'immobilismo del Governo. Decidiamo quindi di sollecitare il Governo e il Deputato prepara una risoluzione che è oggi in discussione in Commissione alla Camera. Ora vediamo quali mosse farà il Governo.




Testo completo della risoluzione:


Atto Camera - Risoluzione in commissione 7-00728
presentato da BARBANTI Sebastianotesto di Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457 
 
La VI Commissione,

premesso che:
  • sono circa 160 i comuni che hanno sottoscritto un «Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo», con cui chiedono di avere più poteri di programmazione, controllo e ordinanza per regolamentare il fenomeno del gioco legale e limitare le potenziali conseguenze sociali sui territori che amministrano;
  • nel frattempo, hanno adottato diversi provvedimenti riguardanti l'argomento, in alcuni casi considerati illegittimi dai tribunali amministrativi:
a) sotto il profilo urbanistico sono state attuate varianti al regolamento urbanistico edilizio che limitano l'insediamento delle sale da gioco in alcune porzioni del territorio comunale;
b) sotto il profilo delle pubbliche affissioni c’è chi è intervenuto sul Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni verificando la possibilità di vietare la pubblicità del gioco d'azzardo sul territorio comunale;
c) sotto il profilo di polizia urbana alcuni comuni hanno inserito specifici regolamenti sulle sale da gioco cercano di definire le distanze degli apparecchi da zone considerate «sensibili» come scuole, parchi, chiese, fino a stabilire orari di apertura e chiusura delle sale stesse;
d) sotto il profilo tributario alcuni comuni hanno scelto di agire sulla tassazione locale prevedendo l'applicazione dell'aliquota massima dell'Imu per le sale giochi e i bar con slot machine e conseguenti agevolazioni per gli esercizi che, invece, hanno scelto di non installarne nei propri esercizi;
  • il tutto è potuto accadere a causa di un colpevole ritardo delle istituzioni statali le quali non hanno emanato la legge quadro nazionale;
  • infatti, il comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 recita: «L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese»;
  • il decreto sopra citato non è mai stato emanato;
  • in presenza di tale vuoto normativo nelle circa 160 città sopra citate sono stati adottati regolamenti di polizia urbana con i quali si è stabilita una pianificazione, nonostante sulla materia non siano le autorità municipali competenti ad emanare la normativa di riferimento;
  • alla luce di tale vuoto normativo, il giudice amministrativo ha censurato con sentenza tale comportamento e contemporaneamente la regione Piemonte è ricorsa persino alla leva fiscale, con il concreto rischio di eccedere le proprie competenze in materia;
  • per quanto riguarda la magistratura amministrativa, il Tar dell'Emilia Romagna, in seguito all'emanazione di un regolamento di polizia urbana della città di Bologna, ha dichiarato l'atto illegittimo «in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i cosiddetti luoghi “sensibili”, la cui introduzione nell'ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.» ricordando inoltre, nella stessa sentenza, un precedente giudizio sempre del T.A.R. Emilia-Romagna sez. II, 20 ottobre 2014 n. 976 in base alla quale il giudice amministrativo aveva già sostenuto che «la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'Amministrazione autonoma dei monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, articolo 6, che al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012»;
  • con riferimento alla regione Piemonte la legge regionale finanziaria approvata nel febbraio 2014 ha previsto una serie di misure restrittive nei confronti dei titolari di esercizi commerciali che, pur nel rispetto della legge, hanno consentito il gioco legale nei propri locali, e premiali nei confronti di chi sceglie di non installare slot: infatti, la legge finanziaria per l'anno 2014, legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014, all'articolo 7 prevede che dal 1o gennaio 2015 per tre anni l'aliquota Irap sia ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvederanno volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco e nello stesso tempo che aumenti dello 0,92 per cento a carico di quegli esercizi nei quali gli apparecchi ludici resteranno installati;
  • si ricorda per completezza di informazione e capacità di valutazione del fenomeno nella sua interezza, che lo Stato ogni anno incassa circa 35 miliardi di euro dalla tassazione complessiva su gioco d'azzardo, alcol e tabacco,

impegna il Governo:
  • ad assumere le iniziative urgenti e dovute per l'emanazione concertata del decreto da parte dei Ministri competenti, anche al fine di dare valenza effettiva al principio dello Stato costituzionale di diritto, garantire la certezza dello stesso, evitare giudicati differenti da parte dei giudici amministrativi ulteriormente aditi per risolvere questioni analoghe a quelle in esame, evitare di appesantire ulteriormente i tempi biblici che affliggono i tribunali e ridurre le spese superflue allocandole diversamente per ottimizzare il servizio giustizia, dettando le norme necessarie e corrette di imposizione fiscale;
  • ad assumere iniziative per prevedere una moratoria dell'applicazione della normativa nazionale solo parzialmente emanata, in attesa che essa venga perfezionata con l'emanazione degli atti mancanti, per evitare che le azioni di supplenza messe in atto dagli enti locali vengano poste nel nulla con grave nocumento della popolazione, in particolare di quella afflitta da ludopatia.
(7-00728) «Barbanti».
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