Aspettando che la sospesa commissione sui derivati venga riconvocata tra le mille traversie e ostacoli che ha trovato sulla sua strada, riprendo l'argomento con una breve sintesi.
Alla mia domanda se "il Comune avesse o abbia mai avuto dei derivati" io mi sono sentita rispondere dalla Vice Sindaco, nonchè Assessore al bilancio, dirigenti e revisori dei conti che "il Comune mai li ha fatti e non li ritiene nemmeno uno strumento idoneo per la Publica Amministrazione". I derivati non compaiono in bilancio, la legge non lo prevede, quindi dai documenti normalmente in nostro possesso non è possibile scovarli. Compaiono però nel documento della centrale dei rischi di Bankitalia. Alla fine il Comune ha dovuto ammettere di avere contratto in passato dei derivati e lo ha fatto con una nota stampa che io definisco bipolare. Infatti le prime righe recitano: "L'Amministrazione comunale, nel periodo in cui era consentita l'attivazione dei derivati (dal 2002 al 2008) non ha ritenuto di utilizzare tali strumenti per la ristrutturazione del proprio debito." Salvo poi concludere dicendo: "Unico caso di contratto di mutuo in cui può essere individuata una componente derivata, riguarda la rinegoziazione di un mutuo ... del 19 maggio 2005".
Allora mi chiedo: possibile che con tutti i problemi che gli enti hanno avuto contraendo i derivati, a livello nazionale il Parlamento non abbia pensato di intervenire in qualche modo? almeno per rendere più trasparente la presenza o meno di queste operazioni finaziarie all'interno dei bilanci degli enti pubblici?
Trovo questo articolo pubbliccato da l'Inkiesta Derivati, Letta concede alle banche di gabbare i Comuni a firma di Umberto Cherubini:
"Anche oggi nelle grandi banche si brinda con spumante italiano. L’articolo 16 della legge di stabilità faceva intravedere grossi affari, ancora con gli enti pubblici. L’IFEL, l’ufficio studi dell’ANCI, aveva proposto un emendamento che avrebbe reso tutto più difficile. Per fortuna (delle banche), la commissione bilancio lo ha respinto, con parere negativo del governo e dei relatori. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi. La corrida con gli enti pubblici italiani, che dura dall’inizio del secolo, può continuare e sembra che non avrà mai fine, e perché nessuno si faccia male (a parte il toro, che siamo noi) il governo ha provveduto a tagliarci le corna."
L'articolo continua e sottolinea anche altri emendamenti dedicati agli enti locali:
"E ora parliamo di soldi e di perché le banche brindino. Siamo nella sezione finanza agli enti locali (o sub-sovrani, come la chiamano nella City) di una banca. Il capo chiama i “sales”. “Ragazzi, in Italia c’è di nuovo aria di affari. Possiamo piazzare cap su tutta la penisola, e non c’è richiesta nessuna “disclosure” sul prezzo. Possiamo piazzare un’assicurazione ridicola contro un aumento impossibile dei tassi oppure una buona assicurazione a un ottimo prezzo (per noi). Insomma, possiamo vendere prodotti che non valgono nulla a poco, o prodotti che valgono qualcosa a molto. C’era un emendamento che richiedeva di dichiarare i costi, ma non è passato, segno che in Italia il clima è caldo, ma c’è ancora spazio per qualche affare.”
Rimango basita. Cerco quindi di capire da dove arrivino questi emendamenti e mi viene in aito questo articolo La finanza: farina del diavolo di Elio Veltri:
"In Italia i problemi riguardanti la tirannia della finanza sulla politica e sulle istituzioni, non è stata nemmeno presa in considerazione. Ma i senatori, quando si sono svegliati, una porcheria l'hanno fatta e hanno bocciato ( su intervento delle banche?) un emendamento alla legge di Stabilità (art.16) presentato dalla senatrice Bignami, che chiedeva garanzie e trasparenza sui derivati. Per il resto, nessuno se ne occupa."
Ma chi è la senatrice Laura Bignami? E' una delle recenti "miracolate" dal M5S (essere espulsi equivale a essere miracolati) e questo è l'emendamento bocciato.
Come non detto, a livello nazionale qualcuno ci aveva pensato ... peccato che sempre a livello nazionale facciano scelte estremamente discutibili e che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini. Le banche ringraziano.
Questo l'emendamento per esteso:
Proposta di modifica n. 16.6 al DDL n. 1120
RESPINTO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2.
All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, dopo le parole: ''e agli enti locali'' sono inserite le
seguenti: ''di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,'' e dopo le parole: ''rimborso del capitale in un'unica
soluzione alla scadenza'' sono inserite le seguenti: ''nonché titoli
obbligazionari o altre passività in valuta estera'';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3.
Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti
finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i
contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie
passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito
procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti
finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, a condizione che il contratto contenga
l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali
dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia
sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli
esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto
quale parte integrante del medesimo.''»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. La
trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei
contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa
attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento
finanziario derivato, sugli scenari probabiIistici determinati secondo
criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.
3-ter. Agli
enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali
dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite
regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo
da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di
cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a
carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un
importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da
regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere
dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche.'';
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4.
Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla
sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo
contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa
contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto,
nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella
copertura del sottostante indebitamento.'';
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5.
Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli
enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal
presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.'';
f) il comma 6 è abrogato;
g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7.
L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali
dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati
perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a
verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di
tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi
della Consob.'';
h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. In
caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti
finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al
comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a
verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di
tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi
della Consob.''»;
i) al comma 10 le parole: ''del regolamento di cui al comma 3'' sono sostituite dalle seguenti: ''della presente legge''».
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