Qui avevo ricostruito la storia del nuovo centro sportivo del Bologna Calcio a Granarolo.
Tra esposti alla Procura e ricorsi a TAR ci eravamo lasciati con il regalo di Natale per Guaraldi. Il Tar infatti respinge il ricorso presentato dal comitato “No al passante Nord” e da altri cittadini di Granarolo, dichiarandolo in parte inammissibile.
Ma c'è un dato importante da sottolineare: il TAR riconosce la sproporzione a vantaggio del Privato. Ovvero la contropartita per il comune di Granarolo è esigua.
Tra esposti alla Procura e ricorsi a TAR ci eravamo lasciati con il regalo di Natale per Guaraldi. Il Tar infatti respinge il ricorso presentato dal comitato “No al passante Nord” e da altri cittadini di Granarolo, dichiarandolo in parte inammissibile.
Ma c'è un dato importante da sottolineare: il TAR riconosce la sproporzione a vantaggio del Privato. Ovvero la contropartita per il comune di Granarolo è esigua.
Questa di seguito è la nota integrale del Comitato dei ricorrenti al Tar
La sentenza
del T.A.R. di Bologna con cui è stato respinto il ricorso proposto
da alcuni cittadini residenti a Granarolo e dal Comitato Cittadini
contro il Passante Autostradale Nord per l’annullamento
dell’accordo di pianificazione stipulato dal Comune di Granarolo,
dalla Provincia di Bologna e dal Bologna Football Club non esclude
che l’accordo stesso sia censurabile sotto il profilo del merito, e
cioè non dichiara che l’accordo è opportuno e conveniente per la
collettività di Granarolo.
Il Giudice
amministrativo non può sindacare la scelta di merito
dell’Amministrazione ma ciò non significa che le scelte siano
coerenti, congrue e rispondenti all’interesse della collettività.
Nel caso di
specie, il T.A.R. riconosce che esiste una sproporzione tra i
vantaggi che conseguiranno al BFC e quelli che conseguiranno alla
Comunità di Granarolo: a fronte di una trasformazione di 220.000 mq.
di territorio, della realizzazione di circa 35.200 mq. di S.U., e
della riqualificazione, anche a fini residenziali, dell’attuale
area sportiva comunale posta in Via Roma, che sarà in parte ceduta
al Bologna FC, l’interesse pubblico è rinvenibile in un modesto
ampliamento della Via Prati, nella realizzazione di una rotatoria e
nella soddisfazione dei sostenitori di un ente sportivo che è una
società privata, per la realizzazione dei nuovi campi di
addestramento e allenamento sportivo della loro squadra del cuore.
Tuttavia il
T.A.R. ha ritenuto di non poter sindacare tale sproporzione,
lasciandone la responsabilità alle scelte di governo del territorio
dell’Amministrazione comunale.
Anche il
problema della discutibile localizzazione del nuovo campo sportivo
comunale sotto i cavi dell’alta tensione riguarda l’opportunità
della scelta delle parti contraenti, anche se in proposito l’ARPA
ha ripetutamente espresso le proprie perplessità, riservandosi più
adeguate verifiche sul posto per accertare la pericolosità della
permanenza degli sportivi nell’area in questione.
Quanto poi
all’asserito ritardo nella realizzazione del nuovo impianto, da
alcuni recentemente imputato al ricorso promosso avanti al T.A.R., si
osserva come in sede cautelare il Giudice, su concorde richiesta
delle parti, abbia fissato l’udienza di merito a data ravvicinata
permettendo al soggetto interventore di proseguire nelle attività
che non comportassero irreversibile trasformazione dell’area e ciò
anche al fine di non ritardare la realizzazione del primo stralcio
dell’intervento. Ne deriva, come espressamente riconosciuto dalle
Amministrazioni pubbliche interessate e dal Bologna FC a seguito
dell’udienza in Camera di Consiglio del 20.6.2013, che non vi sono
stati ritardi imputabili alla presentazione del ricorso al T.A.R.,
sicchè la presenza in concreto di ritardi e/o di eventuali danni
economici dovuti allo slittamento dei tempi di realizzazione deve
esclusivamente imputarsi ai soggetti sottoscrittori del ben noto
accordo.
I RICORRENTI
(Granarolo
Emilia 07 gennaio 2014)
non l'avrei mai detto...
RispondiElimina