10 gennaio 2014

Centro sportivo BFC: il TAR riconosce la sproporzione a vantaggio del Privato

Qui avevo ricostruito la storia del nuovo centro sportivo del Bologna Calcio a Granarolo.
Tra esposti alla Procura e ricorsi a TAR ci eravamo lasciati con il regalo di Natale per Guaraldi. Il  Tar infatti respinge il ricorso presentato dal comitato “No al passante Nord” e da altri cittadini di Granarolo, dichiarandolo in parte inammissibile.
Ma c'è un dato importante da sottolineare: il TAR riconosce la sproporzione a vantaggio del Privato. Ovvero la contropartita per il comune di Granarolo è esigua.
Questa di seguito è la nota integrale del Comitato dei ricorrenti al Tar


“SERENE RIFLESSIONI SULLA PRONUNCIA DEL T.A.R SUL CENTRO SPORTIVO DEL BOLOGNA F.C”

La sentenza del T.A.R. di Bologna con cui è stato respinto il ricorso proposto da alcuni cittadini residenti a Granarolo e dal Comitato Cittadini contro il Passante Autostradale Nord per l’annullamento dell’accordo di pianificazione stipulato dal Comune di Granarolo, dalla Provincia di Bologna e dal Bologna Football Club non esclude che l’accordo stesso sia censurabile sotto il profilo del merito, e cioè non dichiara che l’accordo è opportuno e conveniente per la collettività di Granarolo.
Il Giudice amministrativo non può sindacare la scelta di merito dell’Amministrazione ma ciò non significa che le scelte siano coerenti, congrue e rispondenti all’interesse della collettività.
Nel caso di specie, il T.A.R. riconosce che esiste una sproporzione tra i vantaggi che conseguiranno al BFC e quelli che conseguiranno alla Comunità di Granarolo: a fronte di una trasformazione di 220.000 mq. di territorio, della realizzazione di circa 35.200 mq. di S.U., e della riqualificazione, anche a fini residenziali, dell’attuale area sportiva comunale posta in Via Roma, che sarà in parte ceduta al Bologna FC, l’interesse pubblico è rinvenibile in un modesto ampliamento della Via Prati, nella realizzazione di una rotatoria e nella soddisfazione dei sostenitori di un ente sportivo che è una società privata, per la realizzazione dei nuovi campi di addestramento e allenamento sportivo della loro squadra del cuore.
Tuttavia il T.A.R. ha ritenuto di non poter sindacare tale sproporzione, lasciandone la responsabilità alle scelte di governo del territorio dell’Amministrazione comunale.
Anche il problema della discutibile localizzazione del nuovo campo sportivo comunale sotto i cavi dell’alta tensione riguarda l’opportunità della scelta delle parti contraenti, anche se in proposito l’ARPA ha ripetutamente espresso le proprie perplessità, riservandosi più adeguate verifiche sul posto per accertare la pericolosità della permanenza degli sportivi nell’area in questione.
Quanto poi all’asserito ritardo nella realizzazione del nuovo impianto, da alcuni recentemente imputato al ricorso promosso avanti al T.A.R., si osserva come in sede cautelare il Giudice, su concorde richiesta delle parti, abbia fissato l’udienza di merito a data ravvicinata permettendo al soggetto interventore di proseguire nelle attività che non comportassero irreversibile trasformazione dell’area e ciò anche al fine di non ritardare la realizzazione del primo stralcio dell’intervento. Ne deriva, come espressamente riconosciuto dalle Amministrazioni pubbliche interessate e dal Bologna FC a seguito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20.6.2013, che non vi sono stati ritardi imputabili alla presentazione del ricorso al T.A.R., sicchè la presenza in concreto di ritardi e/o di eventuali danni economici dovuti allo slittamento dei tempi di realizzazione deve esclusivamente imputarsi ai soggetti sottoscrittori del ben noto accordo.

I RICORRENTI
(Granarolo Emilia 07 gennaio 2014)

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