Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto in particolare a Bologna.
Il Comune di Bologna ha inserito nel regolamento di Polizia Urbana delle distanze minime dai luoghi sensibili per l'apertura di sale slot. Una società di scommesse ha fatto ricorso al TAR e ha vinto. Il tar dice che deve essere l'amministrazione dei Monopoli a pianificare dove mettere le sale slot, ma dal 2012 questa pianificazione ancora non si è vista. Chiedo all'Assessore competente cosa intenda fare e nella sua risposta mi spiega che andrà al consiglio di stato. E questo è quello che a livello locale possiamo fare. Ma è necessario capire a livello nazionale quale sia situazione. Perchè questa pianificazione ancora non è stata fatta? E' possibile sollecitarla? Come si devono regolare gli enti locali? sono tanti quelli che si sono trovati in una situazione come quella del comune di Bologna, ogni TAR emette sentenze diverse, il tutto con aggravio di costi per gli enti pubblici. Se la normativa nazionale fosse completa, chiara ed inequivocabile sarebbe tutto molto più semplice.
Contatto a questo proposito l'Onorevole Sebastiano Barbanti di Alternativa Libera che si rende disponibile ad approfondire e prepara un Question Time per la Commissione Finanze.
Questo il testo integrale:
""" QUESTION
TIME in Commissione
Al
Ministro dell’Economia, al Ministro della salute
Per
sapere, premesso che:
Il
comma 10 dell’articolo 7 della n. 158 del 2012 recita:
“
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della
sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto
conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri,
anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e
secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione
dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti
luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di
raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della
dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei
controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate
dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito
della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad
esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento,
compenso o rimborso spese.”
Il
decreto sopra citato non è mai stato emanato;
in
presenza di tale vuoto normativo in alcune città sono stati adottati
regolamenti di polizia urbana con i quali si è stabilita una
pianificazione, nonostante sulla materia non siano le autorità
municipali competenti ad emanare la normativa di riferimento;
alla
luce di tale vuoto normativo, il Tar dell’Emilia Romagna, in
seguito all’emanazione di un regolamento di polizia urbana della
città di Bologna, ha dichiarato l’atto illegittimo <<in
quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra
i locali in questione e i c.d. luoghi “sensibili”, la cui
introduzione nell’ordinamento (o modificazione) compete
esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il
D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189
del 2012.>>
ricordando inoltre, nella stessa sentenza, un precedente giudizio
sempre del T.A.R. Emilia – Romagna sez. II, 20/10/2014 n. 976 in
base alla quale il giudice amministrativo aveva già sostenuto che
”la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle
prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7
del D.L. n. 158/2012. Tale attribuzione esclusiva trova conferma
anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II
prevede che i Comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle
sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al
suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012”.
Se
i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e nell’eventualità
positiva, quali iniziative urgenti intendano assumere, a partire
dall’emanazione concertata del decreto da parte dei ministri
interrogati, anche al fine di dare valenza effettiva al principio
dello Stato costituzionale di diritto, garantire la certezza dello
stesso, evitare giudicati differenti da parte dei giudici
amministrativi ulteriormente aditi per risolvere questioni analoghe a
quelle in esame, evitare di appesantire ulteriormente i tempi
biblici che affliggono i nostri tribunali e ridurre le spese
superflue allocandole diversamente per ottimizzare il servizio
giustizia
On
Barbanti """
La risposta del Ministero è surreale, alla fine è colpa dei Comuni che invece di presentare alle amministrazioni statali competenti una "proposta motivata", si sono organizzati autonomamente.
E adesso rimaniamo nel limbo dell'apposita legislazione delegata all'art 14 legge 23 del 2014.
Nella sua replica dell'Onorevole Barbanti sottolinea che la risposta "elude" la questione posta, l'Esecitivo non ha attuato la legge e evidenzia l'immobilismo del Governo.
Questa le replica integrale:
""" 5-05701 Barbanti: Attuazione della disciplina sulla riallocazione delle sale da gioco.
Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) si dichiara insoddisfatto
della risposta del Governo, la quale elude la questione posta
dall'interrogazione. Ricorda, infatti, come l'Esecutivo abbia
colpevolmente mancato di ottemperare a quanto previsto dalla legge
n. 158 del 2012, la quale prevedeva l'emanazione di un decreto
ministeriale, entro il termine di 120 giorni, per pianificare forme di
riallocazione dei punti di raccolta del gioco d'azzardo, in funzione
della dislocazione territoriale di istituti scolastici, strutture
sanitarie e luoghi di culto.
Al riguardo ritiene che tale vicenda sia emblematica dell'immobilismo del Governo sulle questioni che coinvolgono la tutela delle fasce più deboli della popolazione come, nel caso di specie, i soggetti più giovani, le quali risultano gravemente esposte al rischio di ludopatia. Nel sottolineare come tale situazione, protrattasi per tre anni, abbia indotto molti Comuni a intervenire in materia con propri regolamenti, i quali risultano tra loro disomogenei nel contesto nazionale, prende atto dell'intenzione del Governo di affrontare la questione nell'ambito dei decreti attuativi della delega per la riforma del sistema fiscale, auspicando che ciò costituisca l'occasione per colmare il grave vuoto normativo venutosi a creare. """
Al riguardo ritiene che tale vicenda sia emblematica dell'immobilismo del Governo sulle questioni che coinvolgono la tutela delle fasce più deboli della popolazione come, nel caso di specie, i soggetti più giovani, le quali risultano gravemente esposte al rischio di ludopatia. Nel sottolineare come tale situazione, protrattasi per tre anni, abbia indotto molti Comuni a intervenire in materia con propri regolamenti, i quali risultano tra loro disomogenei nel contesto nazionale, prende atto dell'intenzione del Governo di affrontare la questione nell'ambito dei decreti attuativi della delega per la riforma del sistema fiscale, auspicando che ciò costituisca l'occasione per colmare il grave vuoto normativo venutosi a creare. """
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