12 ottobre 2013

L'intervento in Consiglio Comunale sulla vicenda dell'aumento della TARSU

(puoi leggere qui le domande e le risposte sull'argomento)

Nel Question Time io e Lorenzo Tomassini abbiamo cercato di approfondire l'argomento dell'aumento sconsiderato della TARSU e la risposta per niente convincente dell'amministrazione: non è finita qui!


Il mio intervento:
"Grazie Presidente.
Io quando ho letto la nota della vicesindaco dell'8 devo dire che sono rimasta stupita del fatto che le sue parole effettivamente ci davano ragione, infatti quel comunicato non fa altro che confermare da noi denunciato in conferenza stampa, ovvero che il comune ha introitato cifre più alte rispetto a quelle che avrebbe dovuto chiedere ai cittadini; ponendo infatti per assurdo che fosse legittimo, e qui si apre un grosso interrogativo, da parte del comune riscuotere anche la ex-ECA, rimane comunque il fatto che avrebbe dovuto proporzionalmente calare quello che era l'importo, la parte di TARSU che veniva poi chiesta ai cittadini.

Quindi a questo punto chiedo innanzitutto, visto che nell'articolo di stampa citato e nella nostra denuncia si parlava di un aumento del 67% denunciato dalla CGIA dal 2000 ad oggi, chiedo se questo aumento risulti anche all'amministrazione e quale ne sia il motivo; inoltro in riferimento alle dichiarazioni della vicesindaco, chiedo per quale motivo le altre voci non debbano essere considerate ai fini della copertura del servizio, poi chiedo con particolare riferimento alla tassa ex-ECA , come mai l'Amministrazione comunale non ha determinato le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risultasse superiore al costo del servizio, ovvero per quale motivo l’addizionale ex Eca non è stata considerata nel calcolo della copertura dei costi. Inoltre chiedo se l'eccedenza introitata dal Comune di Bologna non debba essere quindi restituita ai cittadini; chiedo come siano stati spesi a questo punto questo ulteriori introiti relativi alla ex ECA, visto che non sono serviti a pagare le fatture di HERA per il servizio di raccolta dei rifiuti e smaltimento, e chiedo il motivo per cui con la precedente contabilità si fosse accertato solo il valore effettivamente riscosso dalla tassa in bilancio invece che l'intero valore che viene chiesto ai cittadini"

Risponde la vicesindaco Giannini:
"L'addizionale ECA è stata istituita con Regio Decreto Legge 30/11/1937 n.2145 (legge di conversione n.614/1938 ) originariamente nella misura del 5%, aumentata al 10% con la Legge 10/12/1961, n. 1346 ed attribuita ai Comuni con l'art.3, comma 39, della Legge 28/12/1995, n.549. Da tale excursus normativo, e in particolare dall'art.3 comma 39 Legge 549/95 e art.2 D.M.2 maggio 1996 emerge che l'addizionale è rimasta applicabile alla TARSU nella misura del 10%. Tuttavia, l'intervento legislativo di cui all'art.1 comma 159 della Legge n.662/96 (relativo all'art. 3 comma 39 della L.549/95) ha sostanzialmente mutato la funzione dell'addizionale che da tributo ambientale autonomo funzionalmente collegato con il tributo speciale per il deposito in discarica si è risolto in una mera appendice della Tarsu, di cui condivide presupposti e limiti.
L'ex eca è stata abrogata dal 01/01/13 a seguito dell'entrata in vigore della Tares in virtù di quanto disposto dall'art.14 comma del D.L.201/11 "salva Italia", in deroga a quanto al riguardo precedentemente stabilito dall'art.13 comma 1 del D.Lgs.23/11 in materia di IMU secondaria, in base al quale l'abrogazione dell'ex ECA doveva decorerre dal 01/01/2014. In virtù del decreto Salva Italia l'abrogazione è stata anticipata al 2013.

Con riferimento alla legge citata nella domanda di attualità, si precisa peraltro che il mancato inserimento del regio decreto legge n.2145/1937 (e della legge di conversione n.614/1938) negli elenchi di cui alle varie leggi di semplificazione (quale la legge n.9 del 18/2/2009, applicativa delle previsioni dell'art.14 L.246/05) non ha significato affatto la sua avvenuta tacita abrogazione, come peraltro è confermato appunto, come ho appena detto, dalla sua espressa abrogazione disposta infine dall'art.14 comma 46 del D.L.201/11 in materia di Tares.
Quindi l'ex Eca non è stata abolita dalle leggi di semplificazione, tanto è vero che è stata abolita espressamente in modo anticipato dal 2013, dal D.L.201/11 che ha istituito la Tares.

L'art.14 della Legge n.246/05 (la norma istitutiva della semplificazione legislativa) è stato modificato dall'art. 4 comma 1 della legge 69/2009 che vi ha introdotto il comma 14-ter secondo cui " fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate".

Il consigliere Tomassini chiede se sia vero che la legge n. 9 del 18 febbraio 2009 ha abrogato la legge 549 del 28 dicembre 1998 ed il successivo Decreto legislativo n.446 del 1997 con il quale il legislatore aveva attribuito agli Enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali.
Confermo che la legge n.9/2009 non ha abrogato il D.Lgs.549/98 nè il D,Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni (rif. art.52 D.Lgs.446/97), come confermato - qualora ve ne fosse bisogno- anche dalla ricerca della norma dell'art.3 comma 39 del D.Lgs.549/95 sul sito ufficiale "Normattiva" (Portale della Legge vigente), così come dal costante richiamo a detto art.52 del D.Lgs.446/97 (e sotteso potere regolamentare) contenuto ad esempio nella recente normativa IMU e Tares (art.13 e 14 D.Lgs.201/11).

Mi si chiede se l'Amministrazione conosca il contenuto del parere n. 146 del 24/4/2009 reso dalla Corte dei Conti della Regione Lombardia;
Si è a conoscenza del parere Corte dei Conti n.146/2009 della Regione Lombardia. Avrei molte cose da dire e ci vorrebbe una commissione apposita. Mi limito a dire in estrema sintesi che sostanzialmente va sottolineato che in base a quanto espressamente disposto dall'art.61 comma 1 ultimo periodo dello stesso D.Lgs.507/93 (che disciplina la TARSU) ai fini della copertura del costo del servizio non si considerano "addizionali, interessi e penalità".

Il regolamento Tarsu del comune di Bologna all'art.23 comma 1 prevede - in regime di riscossione diretta- la liquidazione dell'addizionale ex ECA insieme alla tassa rifiuti, così come la liquidazione del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs.504/92, per rispondere al consigliere Tomassini.

Qunidi, per riassumere, non c'è nessun indebito maggior prelievo ai cittadini data la legittima applicazione dell'addizionale ex ECA, per le ragioni appena esposte. L'ex Eca non è stata abolita e non va considerata nella copertura dei costi del servizio. Perciò non si configura nessuna possibilità di rimborso e che il gettito relativo all'ex ECA è un'entrata del Bilancio dello stato che come tale viene destinata al finanziamento delle spese dell'ente.

Ovviamente qui ho molti dettagli normativi di quelli che riesco qui a esporre in poco tempo, ma sono disponibile a entrare maggiormente nel merito.

Con riferimento al dato dell'aumento del 67%, dato che peraltro i consiglieri non prendono al Bilancio del comune al quale dovrebbero fare riferimento. Confrontando i dati sul Bilancio in serie storica dal 2003 al 2012, non mi risulta affatto questo aumento del 67% né per la Tarsu, né per ciò che diamo ad Hera per i servizi resi. Occorre stare però molto attenti a confrontare i dati perché la contabilità è cambiata e sono cambiati anche i servizi. Se si sommano ai servizi smaltimento rifiuti anche quelli che una volta Hera erogava per i servizi cimiteriali e per la rimozione neve, è chiaro che si commette un errore, confrontando dati disomogenei. Anche per gli incassi della Tarsu occorre considerare che la contabilità è cambiata, perché dal 2012 noi siamo obbligati ad indicare in Bilancio tutti gli importi accertati di Tarsu/Tares al lordo di quelle che sono le entrate che riteniamo di difficile esigibilità. Così ci impone la normativa, di mettere in entrate gli accertamenti e di istituire un fondo svalutazione per far fronte alla quota di entrate che si ritengono di difficile esigibilità.

Vale, in generale, che non si possono confrontare dati disomogenei. Quello che vorrei, con la collaborazione di tutti e dando la mia disponibilità massima, è ragionare sulle cifre del Bilancio e di non fare confusione lanciando degli allarmi che spaventano i cittadini. Non è vero che abbiamo chiesto imposte che non c'erano, e nemmeno che i cittadini possano chiedere un rimborso, perché l'imposta era legittima. Poi si dice che la Tarsu è aumentata del 67%, cosa non vera, perché il dato semmai è frutto di un problema contabile.
Il nostro compito istituzionale è quello di essere precisi, certi, chiari, di dare ai cittadini informazioni corrette e non fuorvianti. Occorre approfondire bene questi dati complessi dal punto di vista tecnico per dire la verità.

Su altre domande: per quale motivo le altre voci addizionali non devono essere considerate ai fini della copertura dei costi del servizio: l'ho già detto, è la normativa che prevede questo. Ad esempio, per la Tarsu, nel Bilancio, c'è un contributo che lo stato da al Comune per il pagamento della Tarsu per le istituzioni scolastiche. Quello non va considerato tra i costi di copertura del servizio. E' un altro elemento di complessità e tecnicismo: ma se noi vogliamo interpretare in modo corretto dobbiamo entrare in questi elementi contabili.

Credo di aver risposto a tutto e ribadisco la mia disponibilità ad entrare nel dettaglio di dati e informazioni precise e prese dal Bilancio".

La mia replica "Grazie Presidente.
Rimango basita dagli equilibrismi della vicesindaco per cercare di non rispondere in maniera, come posso dire, chiara e comprensibile per tutti.
Una domanda molto semplice: avevo chiesto se dal 2000 ad oggi era vero che c'era questo aumento del 67%? la vicesindaco ha fatto riferimento dal 2003 ad oggi ma non ha spiegato se c'è stato un aumento, se non c'è stato o cos'altro, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa; e con grande rammarico, mi unisco allo sconcerto del collega Tomassini, rilevo che gli organi che, voglio dire, come la Corte dei Conti, esprimono pareri che dovrebbero essere, come posso dire, considerati legge, vengano totalmente ignorati per non dire confutati, ai fini di poter poi giustificare degli operati quanto meno dubbi.
La richiesta di udienza conoscitiva mi risulta che l'abbiamo già preparata e inoltrata, quindi sarà nostra cura cercare di approfondire in maniera molto più significativa quanto ci è stato esposto in questa sede."

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